Per gli atti con cittadini stranieri, l’art. 17 del Trattato CE istituisce una cittadinanza dell’Unione Europea, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro: pertanto sulla base di tale norma il cittadino “comunitario” ha lo stesso trattamento giuridico del cittadino italiano senza limitazione alcuna.
![atti con cittadini stranieri](https://www.notaiocarraffa.it/wp-content/uploads/2015/03/atti-cittadini-stranieri.jpg)
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della sue norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), anche la condizione dei cittadini stranieri extracomunitari è radicalmente mutata.
La disposizione basilare continua ad essere l’art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile in forza della quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, e cioè nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti.
Di conseguenza, ove le verifiche richiedano un esame dettagliato o molto complesso, i tempi per la stipula si allungheranno, ma ciò è normale e fisiologico.